Art. 10.
(Competenza).

      1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

 

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